Sottoscrizione atto

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. napanto
     
    .

    User deleted


    Notificando un atto/avviso, e il consegnatario non sottoscrive l'atto/avviso stesso, chiedo esempi di motivi che possono essere validi allo stesso affinchè la notifica sia valida. Tale prassi è valida anche per gli artt. 139 ecc..? Grazie per l'aiuto.
     
    .
  2. exenon99
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (napanto @ 3/9/2010, 08:46)
    Notificando un atto/avviso, e il consegnatario non sottoscrive l'atto/avviso stesso, chiedo esempi di motivi che possono essere validi allo stesso affinchè la notifica sia valida. Tale prassi è valida anche per gli artt. 139 ecc..? Grazie per l'aiuto.

    Solitamente, quando un consegnatario rifiuta di sottoscrivere l'atto vuol dire che non ha intenzione neanche di ritirare lo stesso.
    Comunque, se l'intenzione di ritirare l'atto c'è....glielo puoi consegnare ugualmente anche se si rifiuta di sottoscriverlo, l'importante è che in relata specifichi a chi stai consegnando l'atto e il motivo della mancata sottoscrizione.
    Personalmente eviterei di fere questo tipo di discorso con chi non è titolare dell'atto.
    Ciao.

    Edited by exenon99 - 3/9/2010, 09:49
     
    .
  3. cpanza
     
    .

    User deleted


    se si rifiuta di firmare o di ritirare l'atto deve essere SEMPRE il consegnatario dell'atto e non persona adetta al ritiro, 138 cpc se no l'atto puo' essere contestato.
     
    .
  4. luigirai2
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (cpanza @ 3/9/2010, 11:12)
    se si rifiuta di firmare o di ritirare l'atto deve essere SEMPRE il consegnatario dell'atto e non persona adetta al ritiro, 138 cpc se no l'atto puo' essere contestato.

    ù

    dipende.... se a notificare è una società di riscossione, l'art 26 del dpr 602/73 prevede che l'atto possa essere pure consegnato ad un'addetto alla casa o a un convivente,, senza farlo firmare......
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Junior Member

    Group
    Member
    Posts
    35

    Status
    Offline
    Concordo con exenon99.

    Aggiungo anche un mio modesto parere ... se la copia dell'atto viene consegnata a persona diversa del destinatario (dichiaratosi persona di famiglia/addetta alla casa, ufficio, azienda) è documentata da una ricevuta, che va allegata all'originale, firmata dal ricevente.
    Nel caso specifico, io personalmente (ma è solo un mio parere) eviterei la consegna della copia senza la firma di chi la riceve, qualsiasi sia la natura dell'atto.
    Semmai tenterei la notifica allo scopo di consegnare a mani proprie del destinatario o lasciare un invito al diretto destinatario a presentarsi presso il mio ufficio ... con la consequenziale notifica a mani proprie.
    Come ultima possibilità, potrei notificare l'atto ai sensi dell'art.140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario.

    Che ne pensate? :(
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    PENSIONATO

    Group
    Member
    Posts
    2,979

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    se la copia dell'atto viene consegnata a persona diversa del destinatario (dichiaratosi persona di famiglia/addetta alla casa, ufficio, azienda) è documentata da una ricevuta, che va allegata all'originale, firmata dal ricevente.

    E chiaramente intendi che l'atto viene inserito in una busta, chiuso e sigillato...sono daccordo con te ^_^

    CITAZIONE
    o lasciare un invito al diretto destinatario a presentarsi presso il mio ufficio ... con la consequenziale notifica a mani proprie.

    :shifty: ehhh.... non stà scritto da nessuna parte, ma si narra che alcuni colleghi lo fanno.
    Lo chiamano affettuosamente "biglietto di cortesia" :rolleyes:
     
    .
  7. salvo.c
     
    .

    User deleted


    [QUOTE=Borghetto,14/10/2010, 13:02]
    CITAZIONE
    CITAZIONE
    o lasciare un invito al diretto destinatario a presentarsi presso il mio ufficio ... con la consequenziale notifica a mani proprie.

    :shifty: ehhh.... non stà scritto da nessuna parte, ma si narra che alcuni colleghi lo fanno.
    Lo chiamano affettuosamente "biglietto di cortesia" :rolleyes:

    Tempo fa ho postato la stessa cosa dichiarando che lasciare un biglietto di cortesia non era scritto da nessuna parte e poteva essere oggetto di contestazione,questo lo dicevo a priori poi sta alla furbizia del Messo Comunale sapere a chi lasciare un avviso di cortesia,un furbacchione come Me non lascerà mai un avviso a destinatari scomodi come Avvocati,Dipendenti delle Forze dell'Ordine, Alte sfere Istituzionali ecc...
    Per quanto riguarda il rifiuto a firmare non ne faccio un dramma,sulla relata annoto che il Destinatario dell'atto riceve la copia e rifiuta di sottoscriverla,questo rifiuto non può essere contestato poichè consegnato a mani proprie,se il rifiuto avviene da parte di persone legittimate provvedo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. specificando che l'atto è stato depositato nella Casa Comunale in quanto rifiutato/a dal__ sig.___ in qualità di _______________
    Ciao.
     
    .
  8. 9‚8 m/s
     
    .

    User deleted


    nel caso di atto amministrativo la sottoscrizione della ricevuta (e non dell'atto) è dovuta solo nel caso di consegna a mani del portiere o del vicino di casa, in tutti gli altri casi non occorre nessuna firma del consegnatario compreso il caso di notifica in mani proprie.
    Se volgiamo cautelarci, però, possiamo far firmare comunque l'atto dal destinatario o la ricevuta dalla persona di famiglia ma è una formalità irrilevante ai fini della notifica.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Junior Member

    Group
    Member
    Posts
    35

    Status
    Offline
    Borghetto .... confermo quanto da te specificato ... ahimè, avevo negligentemente sorvolato i dettagli da te menzionati anche se sono contenuti nell'art.139 c.p.c.
    Comunque ti ringrazio per la tua scrupolosa attenzione e per i tuoi meritevoli suggerimenti che ci dai. Un saluto, ciao.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Junior Member

    Group
    Member
    Posts
    35

    Status
    Offline
    CITAZIONE (9‚8 m/s @ 14/10/2010, 13:22)
    nel caso di atto amministrativo la sottoscrizione della ricevuta (e non dell'atto) è dovuta solo nel caso di consegna a mani del portiere o del vicino di casa, in tutti gli altri casi non occorre nessuna firma del consegnatario compreso il caso di notifica in mani proprie.
    Se volgiamo cautelarci, però, possiamo far firmare comunque l'atto dal destinatario o la ricevuta dalla persona di famiglia ma è una formalità irrilevante ai fini della notifica.

    ;) Nel caso di consegna a mani del portiere o del vicino di casa ... ( e aggiungo in busta chiusa e sigillata come ricordatomi da borghetto :) ) non solo devo far firmare la ricevuta da costoro e allegarla all'originale, ma sono obbligato anche a dare notizia al destinatario tramite invio lettera raccomandata A/R

    Con rispetto, un saluto anche a te 9,8 m/s.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    5,382
    Location
    Opitergium

    Status
    Offline
    Avevo già dato la mia opinione su questo argomento nel dicembre 2009 nel post "RELATA DI NOTIFICA SPORCATA".
    Ciao
     
    .
  12. luigirai3
     
    .

    User deleted


    stamattina ero in ufficio.....
    è venuto l'ufficiale giudiziario a notificare una citazione nei confronti della società.....
    ho notato che la copia dell'atto è stata data nelle mani di un impiegato senza alcuna preoccupazione da parte dell'ufficiale se fosse delgato/autorizzato alla ricezione degli atti o meno e non gli ha neppure chiesto che rapporti aveva con la società e gli ha consegnato l'atto senza farlo firmare......... E SI TRATTAVA DI UNA CITAZIONE E NON DI UN BANALISSIMO AVVISO DI PAGAMENTO ACQUA O TARSU.......

    allora il ragionamento è stato:: ma se lo fà lui che è l'ufficiale giudiziario perchè non posso farlo io??

    mi sono messo col pensiero di non far firmare nessuno fino a quest'ora...

    ....RISULTATO:: DA STAMATTINA LA MIA PRODUTTIVITà è AUMENTATA DI ALMENO IL 30 %
     
    .
  13. ManuelaRm
     
    .

    User deleted


    Ancora Luì??? Ma chissenefrega della produttività e se poi ti contestano l'atto e annullano la notifica tu che gli dici: "L'ha fatto anche l'ufficiale giudiziario e ho lavorato il 30% di atti in più"?
    Io so di sicuro che gli atti vanno fatti firmare: dall'incaricato al ritiro, dal domiciliatario; dal portiere, vicino, famigliare, addetto alla casa su ricevuta. Puoi far a meno della firma solo per il 138 (ma io faccio firmare pure il destinatario) perchè la tua dichiaravzione di consegna dell'atto varrebbe di più della negazione del destinatario di averlo ricevuto...ma io dovrei accollarmi contestazioni, sentire avvocati, magari andare in giudizio perchè non ho perso tre secondi per farlo firmare?? Scusa Luì, te vojo tanto bene ma sai come si dice da me??? Ma sti cavoli!
     
    .
  14. luigirai3
     
    .

    User deleted


    ma chi l'ha detto che non ho fatto firmare per i vicini di casa o al portiere?? ho solo detto che se fatta personalmente a mani proprie o al familiare stretto, non ho fatto firmare......
    ricordo che la relata del messo ha pieno valore fino a querela di falso delle dichiarazioni che esso fà in relata e di ciò che gli viene detto......

    pertanto se si dovesse scoprire poi che il destinatario era deceduto al momento della ricezione, quello che ha fatto il falso ideologico sarà l'impostore che MI ha dichiarato di essere lui....cosa in realtà falsa!

    comunque la notifica me la potrebbero dichiarare nulla ( e non annullare) anche se ma la facessi firmare....visto che io messo notificatore e-- non comunale--, non sono autorizzato a richiedere il documento di identità.....quindi la sicurezza assoluta che chi dice di essere tal dei tali sia affettivamente lui, io comunque . non la ho!!!
     
    .
13 replies since 3/9/2010, 07:46   693 views
  Share  
.