Il Messo Notificatore

Posts written by ochj7

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    Buongiorno colleghi, questa mattina ho trovato l'articolo sulle spese di notifica che ho postato quì sotto.
    Chiedo gentilmente se percaso qualcuno di voi ha altre informazioni sull'argumento, graze.

    Nuovo decreto su spese di notifica e costi di riscossione coattiva, aggiornati gli importi a carico dei debitori degli Enti Locali
    Data: 10/05/2023 Categoria: RASSEGNA STAMPA
    Di Cristina Carpenedo (*) - Rubrica a cura di Anutel
    Nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 2023 di approvazione delle spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive relativi alle attività di riscossione degli enti locali e dei concessionari, disciplinate dalla legge 160/2019 nelle disposizioni relative all'avviso di accertamento esecutivo.
    La norma definisce i costi di notifica e di procedura previsti dalla lettera b) del comma 803 dell'articolo 1 rinviando, nelle more dell'adozione di un nuovo decreto, a quelli già definiti dal Dm 12 settembre 2012 per le spese di notifica e dal Dm 21 novembre 2000 per le procedure di riscossione. I nuovi importi troveranno applicazione sugli atti di accertamento esecutivo, sulle ingiunzioni di pagamento e nei successivi atti tipici finalizzati alla riscossione del credito emessi dopo la data di entrata in vigore del decreto (indipendentemente dall'anno di competenza dell'entrata). Tra le novità anche il riconoscimento delle spese di notifica mediante Pec e di invio dei solleciti adottati ai sensi del comma 795, confermando la natura meramente comunicativa degli stessi.
    I costi di notifica
    Ai sensi dell'articolo 1 del decreto sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 890/1982, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del Cpc, dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 160/2019, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. L'ammontare delle spese è fissato nella misura unitaria di 7,83 euro per le notifiche effettuate mediante invio di Racc. A.R., di 6,51 euro per le raccomandate semplici, di 2 euro per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di 11,55 euro per le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973 e dell'articolo 14 della legge 890/1982, di 12,19 euro per le notifiche eseguite all'estero ai sensi delle speciali disposizioni dell'articolo 60 del Dpr 600/1973 e di 1,33 euro per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 795 della citata legge n. 160.
    In caso di ricorso alla Piattaforma notifiche digitali (Pnd) si applica il decreto del 30 maggio 2022. Si tratta di spese forfettarie onnicomprensive riconosciute dalla legge come ripetibili verso il debitore che devono essere inseriti negli accertamenti esecutivi, ingiunzioni e atti successivi, fermo restando tutte le altre dinamiche sui rimborsi spese tra amministrazioni comunali.
    Va precisato che la spesa di 11,65 euro si applica anche alla notifica mediante messo eseguita ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973 (atti tributari). Tutto ciò che non rientra nel nuovo decreto del 14 aprile soggiace alla disciplina di costo specifica. Sul punto va ricordato che, dalla riforma della legge 160/2019 sono escluse le sanzioni al codice della strada (e per coerenza di struttura anche le altre sanzioni amministrative facenti capo alla legge 689/1981).
    I costi delle procedure cautelari ed esecutive
    Nello stesso decreto, l'articolo 5 definisce gli importi per il rimborso delle spese relative alle misure cautelari ed esecutive della procedura di riscossione coattiva privilegiata mediante l'approvazione della Tabella A che riporta, in analogia al precedente decreto 21 novembre 2000, l'elenco delle spese di procedura. La descrizione delle voci è adeguata all'evoluzione normativa della tipicità degli atti. Giusto per richiamare le misure più frequenti, il rimborso è fissato nella misura unitaria di 43 euro per la comunicazione preventiva di fermo, di 212 euro per la comunicazione preventiva di ipoteca e 38 euro per il pignoramento presso terzi. La tabella prevede un coefficiente di maggiorazione, che oscilla dal 20 al 500%, da applicare per gli importi superiori a 500 euro (prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede). Il valore, significativamente più alto del precedente, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.
    Un secondo allegato al decreto approva la Tabella B per il rimborso delle spese vive, diritti e oneri sostenuti per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione. Inoltre, si utilizzano i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto. É, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.
    Nessun aggiornamento invece per gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che continuano a essere regolati dai precedenti decreti.
    Va precisato che le due tabelle aggiornano le spese per la riscossione condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale, che continua ad applicare il decreto 21 novembre 2000. Uno scenario che alimenta il solco tra la riscossione condotta dall'Agente nazionale e quella alternativa mediante concessionario iscritto all'albo, società pubblica o forma diretta dell'ente, in distonia rispetto all'intervento normativo che ha azzerato gli oneri di riscossione sul debitore e l'eventuale rimborso spese a carico dei comuni in caso di inesigibilità. Sul punto, l'articolo 10 del Dl 14 aprile stabilisce che nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell'ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore, fatte salve diverse pattuizioni contrattuali.

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    Legge 3 agosto 1999, n. 265
    Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
    nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
    (G.U. n. 183 del 6 agosto 1999, s.o. n. 149/L)


    Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni

    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

    2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

    3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

    4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:
    "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

    6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:
    "La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890".

    7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
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    Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto 4marzo66 - confermo che per il messo è una semplice richiesta di notifica e va tratta come tale con tutti gli adempimenti del caso, ed è capitato più volte anche a me di notificare a mani proprie una richiesta di notifica per cancellazione anagrafica.
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    COMUNE DI …………………… RELATA DI NOTIFICA N. _________
    SERVIZIO NOTIFICHE

    Io sottoscritto Messo Comunale del Comune di ROSOLINA il giorno_____________ ho notificato copia del presente atto che (ai sensi dell’art. 137 c.p.c. comma 3°), dichiaro conforme al documento informatico pervenuto tramite PEC. n._______________ di protocollo del ______________
    a: _________________________________________________________________________________________
    residente in Rosolina via _____________________________________________________________________

    AI SENSI DELL’ART. 138 c.p.c.
    Consegnandolo a mani proprie del destinatario______________________________________________
    Rifiuto del destinatario stesso di ricevere copia dell’atto – Art. 138, 2° comma c.p.c.

    IL RICEVENTE Il MESSO COMUNALE
    _____________________________ _____________________


    AI SENSI DELL’ART. 139 c.p.c.

    Consegnandolo in busta chiusa sigillata, sulla quale appongo il numero cronologico della notificazione e generalità del destinatario a___________________________________________________________________
    Persona qualificatasi _________________________________________________che ne cura la consegna. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 139 c.p.c. .
    Avviso RAG n.____________________________ Il MESSO COMUNALE
    ______________________

    AI SENSI DELL’ART. 140 c.p.c.

    Anzi, stante assenza del destinatario e ASSENZA/RIFIUTO delle persone idonee al ritiro ai sensi dell’art. 139 c.p.c., si esegue la notificazione ai sensi dell’ ex art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia dell’atto nella Casa Comunale di ROSOLINA, in busta chiusa sigillata, sulla quale appongo il numero cronologico della notificazione e generalità del destinatario, al quale ne viene data notizia mediante affissione di avviso di deposito alla porta di abitazione/ufficio/azienda e spedizione di lettera raccomandata
    RAG n. _____________________________
    IL MESSO COMUNALE
    _______________________
    AI SENSI DELL’ART. 143 c.p.c.

    Rilevata l’irreperibilità del Sig.__________________________________________________________________
    Cancellato dall’anagrafe della popolazione per irreperibilita’ con provvedimento del___________________
    Sebbene anagraficamente residente si è reso di fatto irreperibile nel comune di ROSOLINA.
    Eseguo la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nell’ultima residenza conosciuta, ovvero in ROSOLINA Via___________________________mediante deposito di copia dell’atto nella Casa Comunale.
    Deposito n. __________il _______________
    IL MESSO COMUNALE
    ___________________________

    Ai sensi dell’art. 143 c.p.c., la notificazione si ha (si avrà) per eseguita il 20° giorno successivo alla data del deposito nella Casa Comunale.

    Ciao Laures, ti ho inserito la relata che mi sono creata io,seti può essere utile.
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    L'attestazione di conformità in entrata la deve apporre chi scarica/stampa materialmente l'atto arrivato per PEC, indifferentemente dal fatto che sia il messo o qualunque altro dipendente comunale a farlo e non serve nessuna autorizzazione.
    L'attestazione di conformità in uscita, la deve apporre il messo nel momento in cui restitusce l'atto notificato a mezzo PEC - previa delega del proprio responsabile al rilascio dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23-ter del decreto legislativo n° 82/2005.
    La firma digitale è sempre necessario apporla su tutti i documenti da inviare ad altri Uffici/Enti a mezzo PEC/EMAIL.
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    Buongiorno Laures, è l'uff. che ha emanato l'atto che deve provvedere alla notifica.

    Legge 3 agosto 1999, n. 265
    Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
    nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

    Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni

    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

    Il messo comunale notifica a mano tutti gli atti in cui non è stato possibile eseguire la notifica con altre modalità.

    ciao buon lavoro
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    Buongiorno teresa 19, io sinceramente restituirei l'atto al mittente con relata negativa, relazionando molto dettagliatamente tutto quello che hai scoperto, anche perchè la nomina di procuratore può avere mille sfacettature diverse, di conseguenza non è detto che la figlia possa ritirare la notifica pur avendo la nomina di procuratore.
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    Buongiorno colleghi, mi inserisco in questa discusione per chiedere un vostro parere.E' arrivata da IMPS una richiesta di pubblicazione ( ELENCO NOMINATIVO PRINCIPALE 2018 VALEVOLE PER IL QUINQUENNIO 2019-2022 DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE I.V.S.) a norma dell'art.11 legge 9.1.1963 n. 9, nell'elenco ci sono dati molto personali (nome/cognome - data di nascita - indirizzo - codice fiscale). Ho provato a guardare l'albo pretorio di altri comuni e fino ad ora tutti i comuni che ho controllato hanno pubblicato la lista integrale con tutti i dati personali. La normativa prevede che venga pubblicato un elenco con nome/cognome e a quale assicurazione siano soggetti, e il numero di giornate effettivamente prestate.
    Io ho pensato di inviare una pec. a Imps dove chiedere ulteriore conferma su cosa pubblicare sperando che quancuno risponda, voi cosa ne pensate? vi sarei grata se mi date qualche vostro parere/consiglio.
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    CITAZIONE (cursorTV @ 4/7/2019, 15:56) 
    A parte l'opinione dei vicini, ma come è la situazione all'indirizzo dichiarato, vi abita qualcuno? Se sì, o il proprietario dell'immobile, e/o amministratore del condominio (se c'è) cosa riferiscono della persona destinataria dell'atto?
    Se tutto ha esito negativo, per poter applicare l'art. 143 c.p.c. sarebbe da verificare se il soggetto ha residenza anagrafica (o ultima residenza nota) in un'altro comune, una visura all'INA-SAIA da parte dell'ufficio anagrafe toglierebbe i dubbi.
    Se non è mai stato residente in Italia (non credo che neanche vi sia nato), ok per il 143 c.p.c. nel tuo comune, stante quel domicilio dichiarato il solo luogo che in qualche modo è riconducibile alla sua presenza nello stato italiano. :rolleyes:

    Buongiorno cursorTV e colleghi, qualche settimana fa mi è capitato un caso molto simile. Si trattava di inviti della Prefettura a comparire il giorno.........
    Da accertamento in loco non ho trovato ne il destinatario dell'atto ne altre persone che potessero darmi qualche informazione, da accertamento presso l'uff. anagrafe è risultato sconosciuto/inesistente. Io ho restituito l'atto con relata negativa.
    La mia domanda è ho sbagliato qualcosa? avrei dovuto applicare l'art. 143 cpc? Scusate ma ultimamente vado in confusione molto facilmente, sarà il caldo o forse molto più semplicemente sto invecchiando. :huh:
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    Grazie per l'aggiornamento CursorTV, per quello che riguarda la nuova modulistica , idem non ancora disponibile, per la proroga nessuno sa niente nell'ufficio postale presente nel mio comune ^_^
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    Si è il nuovo modello da usare per lart. 139 e 140 cpc, dovrebbe entrare in vigore dal 31 agosto, ma mi sa che sarà rinviato visto poste italiane non ha la nuova modulistica pronta.
    Se vai a leggere il mio post del 27.02.2017 in questa sezione trovi la circolare di poste italiane, con tutte le indicazioni.
    L'ha ordinata l'ufficio protocollo da poste italiane vendita stampati.
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    Buongiorno colleghi, qualcuno di Voi è riuscito ad avere la nuova modulistica (raccomanda giudiziaria)?
    Io ho ordinato il materiale ad Aprile, ma a tutt'oggi sembra che la nuova modulistica non sia ancora pronta.

    Edited by ochj7 - 2/8/2017, 09:49
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    Io faccio sempre un controllo in loco, e finora ne ho viste di situazione particolari.
    L'ultimo provvedimento di cancellazione anagrafica, l'ho notificato a mani proprie del destinatario - art. 138 cpc, il quale era assolutamente all'oscuro di tutto.
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    Io pubblico spesso gli avvisi per il rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime ad uso ricettivo turistico per 60 giorni.
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    Grazie CursorTV della sollecita risposta, a questo punto non mi rimane che seguire il tuo consiglio e fare la stessa cosa, anche se mi rimangono molte perplessità, inquanto ai corsi di aggiornameto che ho fatto ultimamente mi hanno sempre detto di prestare molta attenzione al modo e alla forma con cui vengo strasmessi a mezzo PEC gli atti da notificare. In questo caso io ho una semplice fotocopia, trasmessa a mezzo PEC, non dall'Ente che ha emanato, ma bensi dall'Ente che lo ha ricevuto in forma cartacea. -_-
36 replies since 21/2/2013
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