Il Messo Notificatore

Posts written by Facile

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    Ma la norma che prevede l'aumento della RIA (retribuzione individuale di anzianità), ossia l'art. 9 del DPR 44/1990, non riguarda solo ministeri e altre categorie, fra cui NON rientrano gli enti locali?

    https://fpcgil.lombardia.it/wp-content/upl...-RIA-FL_001.jpg
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    Parlo da profano. Qualcuno - liquidatori, ecc. - si sarà pure occupato a suo tempo di questa "cancellazione". Se prima l'auto era di una soggetto giuridico, chi si occupò della relativa estinzione/cancellazione avrebbe dovuto pure occuparsi del patrimonio, beni mobili registrati inclusi. Presumo quindi che l'eventuale passaggio di proprietà non sia stato registrato alla Motorizzazione, cosa che comporta le conseguenze previste per la violazione dell'art. 94 del codice della strada (fra le quali: per chi circola, sanzioni amministrative; per chi accerta: ritiro della carta di circolazione e suo invio alla Motorizzazione per gli adempimenti del caso). Ma finché nessuno prende provvedimenti, è il delitto perfetto: usare un auto intestata ad un soggetto estinto.
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    Trattandosi di atto dell'Agenzia delle Entrate, immagino si debba applicare l'art. 60 del DPR 600/1973. Non credo che il messo comunale possa sindacare il domicilio fiscale del destinatario comunicatogli dal notificante (Agenzia delle Entrate), né il come e quando questo domicilio sia stato rilevato. Quel domicilio, cioè quell'indirizzo, è determinante per la validità della notifica (art. 60, lett. c, DPR 600/1973). Ma poiché il messo può pure notificare in luogo libero (combinato art. 60 DPR 600/1973 e 138 c.p.c.), se il destinatario fosse irreperibile al domicilio fiscale farei anche un tentativo presso la sua ultima residenza e ne darei atto nella relata.

    Edited by Facile - 22/2/2024, 14:04
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    Atto aperto solo se consegnato nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In tutti gli altri casi, ossia quando la consegna avviene nelle mani di persona diversa dal diretto interessato e/o quando la consegna è effettuata in luogo libero, in busta chiusa. Credo che, di norma, solo in tali luoghi possa essere ragionevolmente garantita adeguata privacy (cosa improbabile, per esempio, al bar, al mercato, per strada, ecc.)
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    Non applicherei immediatamente l'art. 143 per il solo fatto che il destinatario è anagraficamente registrato come senza fissa dimora. Se questa è la sua condizione, significa che l'ufficio anagrafe lo ha iscritto applicando non il criterio normale della "dimora abituale" (che l'interessato non ha) ma quello residuale del "domicilio". L'art. 2 della legge 1228/1954 impone infatti, alla persona che non ha fissa dimora, di "fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio". La circolare Min. interno 19/2009 spiega che tale norma "intende evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato". Solitamente il cittadino senza fissa dimora viene anagraficamente registrato in una via fittizia, non territoriale (non esistente), ma, come detto, l'ufficio anagrafe dovrebbe conoscere, anzi dovrebbe pure avere accertato, il domicilio dichiarato. Se questo corrisponde ad un luogo fisico, credo che il messo possa/debba tentare lì la notifica. Quindi come messo mi rivolgerei all'ufficio anagrafe per conoscere il domicilio e procederei come da articoli 137 e seguenti del c.p.c.
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    Per le notifiche eseguite ai sensi art. 140 cpc non allego l'avviso del deposito (quello affisso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o, a seconda dei casi, alla porta del condominio o inserito nella cassetta postale, ecc.). Restituisco l'originale dell'atto notificato, corredato della relata, insieme con l'attestazione di avvenuta consegna della raccomandata AR, se questa è andata a buon fine (cioè è stata consegnata oppure è tornata al mittente/messo per compiuto periodo di giacenza). Quando invece la raccomandata non è andata a buon fine perché è tornata al mittente/messo con su scritto "destinatario sconosciuto.. o trasferito... o irreperibile", ossia quando non ha raggiunto il destinatario (e nemmeno il suo scopo, dato che in quel caso il destinatario non è stato nemmeno informato della sua esistenza), allora allego il piego della raccomandata AR con le suddette scritte, consapevole che quella notifica è vulnerabile. Perciò, in questi casi, prima di restituire valuto (cioè mi chiedo: qual è la posta in gioco?) se sia o meno il caso di rifare la notifica, queste volta applicando l'art. 143 cpc (Corte di Cassazione, sentenza 3552 del 14 febbraio 2014).
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    www.brocardi.it/dizionario/2475.html

    Mi sa che abbia ragione l'ufficio pubblico della Regione
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    A mio avviso l'atto va restituito all'Agenzia delle Entrate comunicando l'impossibilità di eseguire la notifica causa decesso del destinatario. Sarà poi l'Agenzia a valutare il da farsi nei confronti degli eredi.
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    Compito dell'ufficiale d'anagrafe è quello di aggiornare costantemente l'anagrafe dei residenti affinché questa corrisponda alla realtà di fatto presente sul territorio comunale. Questa corrispondenza è l'ideale a cui deve tendere l'attività dell'ufficio anagrafe. Perciò, dato che la realtà è in continuo mutamento, ogni segnalazione (da qualsiasi fonte) dovrebbe essere da lui adeguatamente valutata e, se caso, verificata per le eventuali conseguenti iniziative. Non mi risulta che il messo sia tenuto ad informare l'anagrafe di ogni irreperibilità assoluta che incontra nell'esecuzione delle notifiche, però sarebbe una prassi corretta e consigliabile (a beneficio dell'anagrafe, in primis, e, a cascata, di tutti gli uffici e relativi procedimenti che prendono a riferimento le posizioni anagrafiche, messo comunale incluso) nell'ottica della reciproca collaborazione fra uffici pubblici. Anche perché la fonte (messo comunale) è piuttosto affidabile, se è vero che per svolgere correttamente il suo mestiere cerca le persone sul territorio. Ovvio che se le segnalazioni superano le possibilità oggettive a disposizione dell'ufficio anagrafe, questi si trova a dover gestire il problema...
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    Faccio queste considerazioni.

    I residenti all'AIRE risiedono, appunto, all'estero sicché il messo comunale non è competente ad eseguire tali notifiche. Lo diventa se, nell'ambito dell'organizzazione comunale, si è deciso che il messo si deve occupare (anche) delle notifiche, o di certe notifiche, previste nei vari procedimenti comunali dirette a persone residenti/domiciliate fuori dal comune. Altrimenti, per le notifiche da eseguire in luogo fuori dal territorio comunale, tocca all'ufficio tributi, quale responsabile del procedimento, chiedere all'ufficiale competente o (direi in questo caso) provvedere alla notifica all'estero (qui c'è una guida www.tribunaleivrea.it/modulistica_...CA%20ESTERO.pdf).

    Il messo comunale dovrebbe sempre sapere se gli viene chiesto di effettuare una notifica oppure semplicemente di depositare e/o pubblicare un atto.
    Nel primo caso (gli è stato chiesto di notificare) il messo procede ai sensi art. 137 e seguenti del cpc. Nel caso concreto l'uff. tributi potrebbe chiedere al messo di notificare l'atto perché il tentativo di notifica all'estero è fallito; in tal caso il messo, dopo avere constatato l'impossibilità di procedere altrimenti, potrebbe provvedere ricercando il destinatario nell'ultimo indirizzo conosciuto sul territorio comunale, come da art. 143 cpc che però non prevede più la pubblicazione.
    Nel secondo caso (gli è stato chiesto di depositare e/o pubblicare un atto, quindi siamo fuori dalle notifiche di competenza del messo), il richiedente dovrà fornirgli le informazioni (esempio: il periodo di pubblicazione) necessarie per provvedere; in tal caso il richiedente (e non il messo) risponderà del deposito e/o della pubblicazione.

    Edited by Facile - 12/12/2023, 12:36
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    Ripropongo la mia domanda volutamente provocatoria: se non è prevista dalle norme, e considerato che la relata del messo vale fino a querela di falso, perché chiedere la ricevuta per notificare atti "normali"? E chi - tra messo e soggetto notificante - la conserverà?
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    Nel nostro (piccolo) Comune gli atti che il Tribunale e l'Ader ci portano perché siano depositati nella casa comunale non vengono registrati in arrivo nel protocollo. Si aggiorna solo il registro degli atti depositati, ma lo prevede il manuale di gestione del protocollo informatico del nostro Ente.
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    In caso di consegnatario diverso dal destinatario chiudo l'atto in busta sigillata e faccio firmare a parte una ricevuta. Poi informo il destinatario inviandoli una raccomandata NON AR (art. 60, comma 1, lettera b-bis, DPR 600/1973)
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    Sì. Da noi (prov. di Modena) l'Agenzia delle Entrate ha l'abitudine di inviarci l'atto da notificare, composto da più fogli, tutto graffettato in modo che nemmeno il messo riesce a vederne il contenuto, anzi fatica pure a contarne i fogli. Però non credo che questo esima il messo dal chiudere l'atto in una busta, se il consegnatario non è il destinatario, perché sotto questo aspetto l'art. 60 è molto chiaro.
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    Ovviamente il discorso vale solo per la notifica di atti "normali". Quando invece si tratta di notificare atti al "contribuente" ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 (in pratica gli atti dell'Agenzia delle Entrate) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto (o la ricevuta, se il consegnatario non è il destinatario, perché in tal caso l'atto sarà consegnato in busta chiusa, ecc.) o i motivi dell'eventuale mancata sottoscrizione.
44 replies since 6/7/2011
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