| Pubblicato il 15/07/2022 N. 10028/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7084 del 2022, proposto da
Fabrizio Barbero, Salvatore Bruno Bevilacqua, Matteo Bianchi, Salvatore Caleca, Michela Caputo, Rosangela Festa, Giusue' Fondacaro, Dario Grande Caruso, Roberto Greco, Domenico Grieco, Leonardo Leonardi, Orazio Antonio Leone, Carmelina Longo, Lorenzo Magi, Andrea Messene, Antonio Monforte, Marco Morello, Riccardo Nadile, Ettore Occhipinti, Tommaso Oliva, Gianfranco Palmadessa, Antonino Pappalardo, Domenico Pellegrino, Ilaria Pennacchietti, Antonio Pignalosa, Roberto Pisciottani, Daniel Salamone, Luca Tarantino, Cristiano Tegas, Emanuele Tomasello, Nicola Valvason, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Caiffi, Giulia Padovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno - Dipartimento P.S. Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federica Ciotola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 05.04.2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;
- dell'elenco pubblicato sul medesimo sito web in data 18.02.2022 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla richiamata procedura di assunzione;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;
e per l'adozione delle misure cautelari
volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, eventualmente in sovrannumero, gli accertamenti dell'efficienza fisica e del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali;
nonché per l'accertamento
dello status di idonei vincitori in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento dei predetti accertamenti e conseguente inserimento dei loro nominativi nella graduatoria finale di merito ed invio al relativo corso di formazione e successiva assegnazione alle rispettive sedi di servizio;
e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale
dell' art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto prevede che la procedura assunzionale degli allievi agenti della Polizia di Stato venga attuata attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. Nello specifico nella parte in cui tale articolo stabilisce che l'Amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quindi, ai sensi del primo periodo del presente comma, in quanto procedura limitata ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno - Dipartimento P.S. Polizia di Stato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, chiedere alla resistente amministrazione chiarimenti in ordine ai motivi, con riferimento ad ogni singolo ricorrente, della loro esclusione dalla procedura concorsuale per cui è causa;
Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di dover fissare la prosecuzione della camera di consiglio alla data del 25 ottobre 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa la prosecuzione della camera di consiglio alla data del 25 ottobre 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza anche presso la sede reale della resistente amministrazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Romano Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/10/2022 N. 06660/2022 REG.PROV.CAU.
N. 07084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7084 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fabrizio Barbero, Salvatore Bruno Bevilacqua, Matteo Bianchi, Salvatore Caleca, Michela Caputo, Rosangela Festa, Giusue' Fondacaro, Dario Grande Caruso, Roberto Greco, Domenico Grieco, Leonardo Leonardi, Orazio Antonio Leone, Carmelina Longo, Lorenzo Magi, Andrea Messene, Antonio Monforte, Marco Morello, Riccardo Nadile, Ettore Occhipinti, Tommaso Oliva, Gianfranco Palmadessa, Antonino Pappalardo, Domenico Pellegrino, Ilaria Pennacchietti, Antonio Pignalosa, Roberto Pisciottani, Daniel Salamone, Luca Tarantino, Cristiano Tegas, Emanuele Tomasello, Nicola Valvason, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Caiffi, Giulia Padovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federica Ciotola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 05.04.2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;
- dell'elenco pubblicato sul medesimo sito web in data 18.02.2022 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla richiamata procedura di assunzione;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;
e per l'adozione delle misure cautelari
volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, eventualmente in sovrannumero, gli accertamenti dell'efficienza fisica e del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali;
nonché per l'accertamento
dello status di idonei vincitori in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento dei predetti accertamenti e conseguente inserimento dei loro nominativi nella graduatoria finale di merito ed invio al relativo corso di formazione e successiva assegnazione alle rispettive sedi di servizio;
e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto prevede che la procedura assunzionale degli allievi agenti della Polizia di Stato venga attuata attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. Nello specifico nella parte in cui tale articolo stabilisce che l'Amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quindi, ai sensi del primo periodo del presente comma, in quanto procedura limitata ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Barbero Fabrizio il 13 ottobre 2022:
- dell'elenco dei candidati identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale pubblicato in data 16.06.2022, ed inerente alla procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 05.04.2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di condividere l’argomentazione espressa dal Consiglio di Stato, sez. II, nelle ordinanze del 31 agosto 2022, n. 4243 e 4244, laddove, in riforma delle ordinanze di accoglimento di questa Sezione (ord. n. 4163/2022 e n. 4162/2022), non ha ravvisato sussistere il requisito del periculum in mora, in capo ai ricorrenti, “atteso che l’ampia disponibilità di posti per il previsto scorrimento della graduatoria, insieme alla ridotta platea di persone concretamente individuate per la selezione in corso e alla ravvicinata data di udienza di merito, non lasciano spazio adeguato per l’individuazione di un pericolo di pregiudizio irreversibile nel tempo necessario alla decisione del ricorso in primo grado”;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare proposta, ravvisando altresì giustificati motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Romano Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/07/2023 N. 03477/2023 REG.PROV.CAU.
N. 07084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7084 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fabrizio Barbero, Salvatore Bruno Bevilacqua, Matteo Bianchi, Salvatore Caleca, Michela Caputo, Rosangela Festa, Giosue' Fondacaro, Dario Grande Caruso, Roberto Greco, Domenico Grieco, Leonardo Leonardi, Orazio Antonio Leone, Carmelina Longo, Lorenzo Magi, Andrea Messene, Antonio Monforte, Marco Morello, Riccardo Nadile, Ettore Occhipinti, Tommaso Oliva, Gianfranco Palmadessa, Antonino Pappalardo, Domenico Pellegrino, Ilaria Pennacchietti, Antonio Pignalosa, Roberto Pisciottani, Daniel Salamone, Luca Tarantino, Cristiano Tegas, Emanuele Tomasello, Nicola Valvason, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Caiffi e Giulia Padovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federica Ciotola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 5 aprile 2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;
- dell'elenco pubblicato sul medesimo sito web in data 18 febbraio 2022 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla richiamata procedura di assunzione;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 ottobre 2022:
- dell'elenco dei candidati identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale pubblicato in data 16 giugno 2022, e inerente alla procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 5 aprile 2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;
c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bevilacqua Salvatore Bruno il 31 maggio 2023:
- della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 5 aprile 2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;
- dell'elenco pubblicato sul medesimo sito web in data 18 febbraio 2022 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla richiamata procedura di assunzione;
- dell'elenco dei candidati identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale pubblicato in data 16.06.2022, ed inerente alla procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul proprio sito web istituzionale in data 5 aprile 2022 ed avviata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, selezionati attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
e per l'adozione delle misure cautelari
volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, eventualmente in sovrannumero, gli accertamenti dell'efficienza fisica e del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali;
nonché per l'accertamento
dello status di idonei vincitori in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento dei predetti accertamenti e conseguente inserimento dei loro nominativi nella graduatoria finale di merito ed invio al relativo corso di formazione e successiva assegnazione alle rispettive sedi di servizio;
e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto prevede che la procedura assunzionale degli allievi agenti della Polizia di Stato venga attuata attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. Nello specifico nella parte in cui tale articolo stabilisce che l'Amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quindi, ai sensi del primo periodo del presente comma, in quanto procedura limitata ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 26 ottobre 2022, n. 6660, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta con l’atto introduttivo del giudizio e con i primi motivi aggiunti, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora per le ragioni illustrate – con riferimento a giudizi analoghi – da Consiglio di Stato, II, ord. 31 agosto 2022, n. 4243 e 4244;
Osservato che a sostegno dell’istanza cautelare avanzata con motivi aggiunti del 31 maggio 2023 non sono state dedotte circostanze idonee a mutare la valutazione in ordine al periculum in mora formulata nelle decisioni cautelari sopra richiamate,
Evidenziato, incidentalmente, che le sentenze Tar Lazio, I-quater, 16 maggio 2023, n. 8366 e 8375 (invocate dai ricorrenti quali precedenti favorevoli) sono state impugnate innanzi al Consiglio di Stato e che la domanda di sospensione delle stesse sarà trattata dal giudice d’appello nella camera di consiglio fissata per il 25 luglio 2023;
Ritenuto per quanto sopra che – impregiudicata la possibilità per i ricorrenti di depositare istanza di prelievo al fine di chiedere, ove possibile, una sollecita fissazione dell’udienza di merito – la nuova istanza cautelare depositata dagli stessi debba essere respinta;
Ritenuto, infine, di rinviare al merito ogni decisione sulle spese, anche della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la domanda cautelare.
Spese al merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Agatino Giuseppe Lanzafame Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO |
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