Il Messo Notificatore

Posts written by Ricki1978

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    CITAZIONE (Angelo37 @ 22/2/2024, 12:56) 
    Grazie mille per la risposta, è quello che ho fatto, ho inserito in relata che su espressa richiesta dell'ufficio mittente procedo ai sensi del DPR 600 /73 lett.e e ho aggiunto che l'ultima residenza conosciuta è in un altro comune.
    Non mi torna il fatto che lo stesso ufficio mittente qualche mese fa, ha inviato una comunicazione dove evidenziava che il domicilio fiscale coincide con la residenza del contribuente e poi invece ora mi dice di procedere in un domicilio differente dalla residenza .
    Sono sempre terrorizzato dal fatto che anche se scriviamo in relata che procediamo su espressa richiesta scritta dell'ufficio mittente, un domani il giudice possa sollevare problemi, in quanto i messi comunali siamo noi e dovremmo sapere come notificare.
    E' già successo che la corte dei conti abbia condannato dei colleghi agenti di cassa per aver autorizzato delle spese, su incarico del dirigente.
    Il giudice di pace ha asserito che l'agente di cassa era lui e avrebbe dovuto sapere che l'acquisto non andava fatto.
    Mah penso che alla fine i problemi sorgeranno sempre per noi piccoli.
    Grazie ancora

    Il domicilio fiscale, può stabilirlo d'ufficio l'Agenzia delle Entrate e può non essere corrispondente sia col domicilio fiscale indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi, sia con la residenza anagrafica. Non è un indirizzo ma è un Comune. Ergo, se vi è abitazione, ufficio, azienda nel Comune (anche non coincidente con l'indirizzo indicato dall'agenzia delle entrate) si notifica in quel luogo.
    Se non vi è abitazione ufficio azienda, vai di irreperibilità assoluta, indipendentemente da dove il contribuente ha la residenza anagrafica. E' irrilevante.
    Se l'agenzia delle Entrate ha attribuito al contribuente il domicilio fiscale nel Comune di tua competenza, prendine atto. Nulla è imputabile a te se l'attribuzione d'ufficio del domicilio fiscale è priva di giustificazione. Se la vedranno in contenzioso, contribuente e Agenzia delle Entrate.
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    Devi (in realtà deve farlo l'archivista) consultare il programma di conservazione e scarto della soprintendenza archivistica della tua Regione.
    Nella mia Regione è dopo due anni
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    CITAZIONE (zoe @ 20/2/2024, 12:23) 
    Quindi a questo punto se la società vuole che l'avviso di deposito sia pubblicato deve:
    1) inviare l'atto da depositare;
    2) dimostrare di aver tentato la notifica con proprio messo competente nell'ambito territoriale del comune nel quale si chiede la pubblicazione dell'avviso di deposito.
    Sono corrette queste due condizioni?

    Non fa una piega, se non al punto 2 , dove sappiamo che in realtà queste società si limitano a inviare una raccomandata e in maniera impropria stabiliscono l'irreperibilità assoluta basandosi unicamente sull'esito negativo del tentativo postale.
    Tuttavia, il soggetto notificatore sono loro, e non tu (o noi).
    In caso di contenzioso, spiegheranno loro all'organo giudicante (e non al soggetto incaricato della pubblicazione all'albo pretorio) quali ricerche e quali informazioni hanno dato modo di determinare l'irreperibilità assoluta del soggetto. E si "presume" che tali ricerche siano indicate nella relazione di notifica dell'atto che depositano in busta chiusa.
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    CITAZIONE (Fraxxoj @ 16/2/2024, 13:43) 
    CITAZIONE (Ricki1978 @ 16/2/2024, 12:51) 
    Se la violazione è stata commessa DOPO il decesso, ma prima del passaggio di proprietà del veicolo (che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla accettazione delle eredità(la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso), è corretta la notifica in forma collettiva e impersonale agli eredi presso l'ultima abitazione del deceduto.
    Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/04/2022, n. 12705
    "laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al C.d.S. risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.."

    Grazie mille, quindi sono io Messo che devo individuare i possibili Eredi? in quale modo posso individuarli?

    Assolutamente no. Se sussistono le condizioni che ti ho citato, è corretta l'intestazione agli eredi. Non devi individuare. Vai presso l'ultima abitazione e chiedi. C'è gente che si dichiara erede, notifichi impersonalmente e collettivamente. L'erede non è in casa, irreperibilità relativa, la casa è disabitata o abitata da altro nucleo familiare irreperibilità assoluta. Eviterei, se possibile, gli altri articoli tipo 139. portati a casa la dichiarazione di colui che si dichiara erede. Piuttosto opterei per una irreperibilità relativa 140 cpc e trasferisci la responsabilità a chi arriva a ritirare un atto intestato a "eredi di" depositato alla casa comunale, evidentemente, comportandosi da erede.
    In pratica fai in modo che sia il l'erede a porre in atto una azione.... oritirando l'atto previa sua dichiarazione, recandosi alla casa comnale per il ritiro di un atto intestato a "eredi di".
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    Se la violazione è stata commessa DOPO il decesso, ma prima del passaggio di proprietà del veicolo (che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla accettazione delle eredità(la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso), è corretta la notifica in forma collettiva e impersonale agli eredi presso l'ultima abitazione del deceduto.
    Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/04/2022, n. 12705
    "laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al C.d.S. risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.."
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    CITAZIONE (zoe @ 12/2/2024, 08:45)
    Buongiorno.
    Una Società per Azioni (SPA) che gestisce Entrate e Tributi di enti pubblici, ha chiesto la pubblicazione di un avviso di deposito ai sensi dell'art. 26/4 del DPR 602/1973 e dell'art. 60 lett. "e" DPR 600/1973, senza inviare l'atto da depositare (luogo di deposito la sede della società) e riferendo che la pubblicazione in base ad una sentenza della Corte Costituzionale della quale non ha citato numero e data, deve stare 8 giorni consecutivi all'albo pretorio on line e non come prescritto dall'art. 26/4 su richiamato.
    Cosa ne pensate?
    Grazie per le risposte

    Chiaro che la pubblicazione dell'avviso di deposito alla casa comunale presupponga il deposito alla casa comunale.
    Corretto 8 giorni, per sentenza dove La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha mandato in soffitta la pubblicazione per 1 giorno.
    In caso di irreperibilità assoluta, si applica il DPR 600/73 comma 1 lettera E. Cioè 8 giorni di pubblicazione all'albo pretorio.
    Sentenza importante, va a creare la connessione tra dpr 602 ( cartella esattoriale)e dpr 600 ( atti verso il contribuente).
    Roba non da poco, dato che, ad esempio ... il 602 prevede anche la polizia locale come soggetti notificatori... e conseguentemente in caso di irreperibilità assoluta, dovranno applicare il dpr 600....
    è abbastanza schizofrenica l'idea che taluni soggetti siano abilitati ad applicare soltanto la lettere e) di un articolo (in caso di irreperibilità assoluta) e siano "incompetenti" per tutto il restante articolo....per la serie, se è irreperibile assoluto notifico io agente, in tutti gli altri casi non è di mia competenza...
    Ci siamo intesi colleghi messi?
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    E per completezza...sempre nella legge 160/2019 all'articolo 1 al comma
    804. "Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792."
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    Stante l'impossibilità di perfezionare la notifica presso la sede della società, si notifica alla persona fisica legale rappresentante, il cui titolo e le sue generalità sono riportante all'interno dell'atto. Qualora sussistano i presupposti, anche ai sensi dell'irreperibilità assoluta o relativa. Da parte del Comune competente sulla base di residenza domicilio dimora della persona fisica legale rappresentante.
    P.S. trattandosi di persona giuridica, l Ente emittente ha proceduto con PEC?
    Sulla base della normativa vigente le notifiche 145 cpc (notifica a persona giuridica), dovrebbero essere piuttosto residuali, e limitate ai casi in cui il tentativo di notifica digitale non vada a buon fine.
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    Non so a chi ho mancato di rispetto né dove possa aver mostrato supponenza. Esattamente il contrario. Non ho dato consigli basandomi su mie opinioni o punti di vista personali ( questo si che può apparire supponente, ma non sono certo io ad averlo fatto. )
    Un utente chiede se c è una circolare che spieghi come considerare il fermo amministrativo quale atto cautelare finalizzato alla riscossione coattiva (cioè non quello Codice della Strada), io ben mi guardo da consigliare qualcosa"secondo me", ma documento con una sentenza della Cassazione.
    Semmai il bagnetto di umiltà è necessario per chi si azzarda a consigliare opzioni contrastanti con il più autorevole organo giurisdizionale.
    Magari giustificandolo con l'autorevolezza che lui, personalmente, attribuisce ( lecito, ben inteso... Ma altrettanto opinabile) a quei formatori che magari hanno preso, ad esempio, cantonate sulla mancata compiuta giacenza della raccomandata a/r (bianca), o sull impossibilità di notificare a mezzo posta a destinatario residente fuori territorio di competenza.
    Ricki non è affatto un riferimento, perché non "spaccia" nessuna farina del suo sacco. Molto più umilmente riporta le fonti costituite dalle sentenze in materia. Sull avviso di accertamento esecutivo ( Di recente applicazione nei tributi locali )ho aperto un 3d con tanto di punto interrogativo ( che supponente!). In attesa di una sentenza che dirima ogni dubbio, alla quale io mi adegueró molto umilmente. Non si tratta di aver ragione o torto, l obiettivo è invece avere argomenti il più autorevoli possibile, in primis per la corretta applicazione delle normative, dopodiché avere argomenti il più autorevoli possibili per uscirne indenni in caso di contenzioso.
    La misura tra l'autorevolezza della Cassazione o del formatore di turno, o di questo o quell'utente del forum quella è una scelta personale di ogni notificatore. Per me non ci sono dubbi, su quale delle posizioni sia più autorevole e tutelante in contenzioso. Ma evidentemente non è così scontato per tutti. Strano però che il supponente sia io e non chi evidentemente, ritiene che lui ha ragione e la Cassazione sbaglia.

    Edited by Ricki1978 - 15/1/2024, 12:43
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    Stessa storia. E per la Cassazione (mica tal "formatore") per i fermi amministrativi è corretta l'applicazione del DPR 600 fatta da un nostro collega.
    CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 36370 DEL 13 DICEMBRE 2022
    https://tuttonotifiche.altervista.org/cort...-dicembre-2022/
    Sentenza di Cassazione.
    Francamente, ma chi ve la fa fare di dare retta a questo o quel formatore dove ognuno racconta il suo punto di vista (e spesso sono contrastanti anche perchè le norme sono spesso suscettibili di interpretazione, se non addirittura contrastanti), quando si ha la possibiltà di avere il supporto in caso di contenzioso, dell' aver seguito ed eseguito in maniera pedissequa le indicazioni della Corte di Cassazione? Anche perchè discostandosi, si offre si la possibilità che sia la controparte ad utilizzare la sentenza di Cassazione contestando il vostro operato.
    Poi fate voi.
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    Quale circolare? Se intendi il messaggio INPS 18947 del 22/11/2013 relativa agli avvisi di addebito dice invece "Le notificazioni ai contribuenti tramite i messi comunali è disciplinata, inoltre, dall’art. 60, D.P.R. 600/73, che rinvia alle norme generali contenute nel codice di procedura civile, art. 137 e seguenti, con alcune specifiche ed escludendo l’applicabilità degli artt.142 (notifica a persone non residenti in Italia), 143 (notifica a persone aventi residenza, dimora o domicilio sconosciuti), 146 (militari in servizio), 150 (notifica per pubblici proclami) e 151 (notifiche ordinate dal giudice).

    Se c'è un'altra circolare INPS con cui l'INPS ha capovolto la sua stessa impostazione, sarebbe molto utile e ti sarei grato se la condividessi. Sta proprio in questo l'utilità del Forum.

    Anna Messi non è d'accordo (e va beh), ma la giurisprudenza in materia nella sentenze afferma espressamente l'applicabilità del dpr 600/1973 comma 1 lettera E.
    Concordando con l'impostazione del messaggio INPS che ho citato io.
    Magari in contrasto con una circolare INPS a te nota , presumo successiva, che gentilmente condividerai, o di cui riferirai gli estremi.
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    Attenzione che per i tribunali che si sono espressi finora gli avvisi di addebito sono da notificare con la medesima modalità di notifica delle cartelle esattoriali. Quindi non 143 cpc.
    Una a caso: http://www.studiobugamelli.it/files/inps/T...cembre-2014.pdf

    E attenzione che la stessa cosa vale per gli avvisi di accertamento "esecutivi" degli Enti Locali, dove anche lì la norma, stavolta espressamente chiede l'applicazione del'art. 602 DPR 600/1973 (cioè...si applicano inerenti la cartella esattoriale, ergo irreperibilità assoluta DPR 600/73 art 60 comme E)

    Poi ognuno faccia quel che vuole, dando retta al formatore/associazione di turno o uniformarsi alla giurisprudenza corrente.
    E in caso di dubbio, ognuno scelga se giustificare la propria scelta perchè lo ha scritto/detto questo o quel formatore/associazione oppure portando a supporto la giurisprudenza in materia.

    Tuttavia, sarebbe davvero molto utile, se qualcuno postasse una sentenza (io non ne ho trovate) dove un tribunale abbia sentenziato l'applicabilità del 143 e l'inapplicabilità del DPR 602
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    Si stai tranquilla.
    L'assenza di data provoca solo nullità insanabile della notifica. Niente di più.

    https://www.diritto.it/relata-notifica-la-...ermina-nullita/
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    Rinotifica. E' il male minore, dato che la "data certa" è elemento fondamentale della notifica di un atto.
    Sono cose che possono capitare, non stare in ansia.
    Fai una notifica come si deve entro i termini di prescrizione o decadenza e fatti serenissime feste.
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    Vuole essere uno spunto di riflessione, In attesa che la giurisprudenza sentenzierà in merito, così come ad esempio, è stata la giurisprudenza a sentenziare dopo interminabile dibattito sul perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza per quanto concerne gli atti dei tributi locali notificati con raccomandata a/r (la bianca per intenderci). Ricorderete certamente la questione, legge 296/2006 che sancisce la possibilità di notificare gli atti con raccomandata a/r ma non regolamenta affatto il tema della compiuta giacenza. E via di interpretazioni dove era nota la spaccatura tra i vari "formatori" dove il corso X considerava implicito ed applicabile il perfezionamento per compiuta giacenza ed il corso Y che considerava perfezionata la notificazione solo in caso di avvenuta consegna della raccomandata a/r ma che raccomandava (scusate il gioco di parole) ai notificatori di procedere con la rinotifica con altra modalità (messo o raccomandata a/g (busta verde) in caso di mancato ritiro del plico in posta, stante l'assenza di una norma che sancisce espressamente il perfezionamento per compiuta giacenza per la raccomandata semplice (per quanto ho potuto constatare, questa era addirittura la'interpretazione maggioritaria). La giurisprudenza ha poi sancito attraverso le sentenze, che anche per le raccomandate a/r esiste il perfezionamento per compiuta giacenza (aldilà del fatto che secondo alcune sentenze si perfeziona dopo 30 giorni, quando l'atto non ritirato viene restituito al destinatario, e altre dove si sostiene l'applicazione analoga alle raccomandate A/G dove i giorni sono 10)...in ogni caso vi è perfezionamento con la compiuta giacenza.
    Fatta questa lunga premessa, con cui sottolineo il fatto che la materia notifiche è molto più fluida e meno rigida di quanto comunemente si pensi e che non c'è unanimità di vedute nemmeno tra i "formatori"...vengo alla questione.
    Spesso sul forum è capitato, con riferimento a tributi locali, se in caso di irreperibilità assoluta, sia corretto applicare il 143 c.p.c. o l'art.del 60 DPR 600 (atti per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente).
    Granitica era la risposta. Anche da parte mia: 143 C. p. C. poichè gli enti locali non sono amministrazione finanziaria, e perchè la tipologia di atti da notificare attraverso il DPR 600 è espressa nella stessa norma, senza che la norma specifica sui tributi locali (296/2006) faccia alcun richiamo allo stesso DPR 600/73.
    Tuttavia dal 01/01/2020 la situazione è un pò (ed un bel pò secondo me) diversa. Gli Enti da quella data emettono non più l'avviso di accertamento(atto impositivo), ma l'avviso di accertamento esecutivo, atto impoesattivo. Per dirla semplificando al massimo, l'avviso di accertamento, nuova versione, costituisce titolo esecutivo inglobando anche la funzione propria della cartella esattoriale (per i crediti affidati ad Agenzia Entrate riscossione) e dell'ordinanza ingiunzione (per tutti gli altri soggetti riscossori diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione).
    La norma di riferimento è la legge "finanziaria" n° 160 del 27/12/2019 .
    E perchè può essere spunto, quantomeno di riflessione, sul tema della notifica della nuova versione degli atti di accertamento?
    Perchè alla lettera f) dell'articolo 792 della stessa legge stavolta cita espressamente il titolo II del dpr 602/1973 (a differenza della 296/2006 che non faceva alcun riferimento al dpr 600/73):
    "gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;"
    Direi, piuttosto perentoria come disposizione, dato che cita espressamente l'unico articolo del DPR 602/1973 da NON applicare (non è un articolo il cui contenuto riguarda la nostra materia).
    E che ci troviamo di rilevante per la nostra materia nel titolo II del DPR 602/1973? Ci troviamo l'art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). Ed ecco che attraverso il DPR 602/1973, che in tema di notifica chiede l'applicazione del DPR 600/1973, chiudendo il cerchio, non è più così ingiustificata la possibilità che i tributi locali sia corretto notificarli come "atti tributari".
    Il riferimento espresso, assente nella 296/2006, nella nuova tipologia "esecutiva" degli atti tributari degli Enti Locali, è presente invece nella norma specifica legge 160/2019.
    Gli avvisi di accertamento esecutivi, atti che contemplano in un unico atto, l'avviso di accertamento (atto amministrativo) e la cartella di pagamento (atto esattivo, tributario), si notificano correttamente come atto amministrativo o come atto tributario?
    La differenza è particolarmente significativa nella casistica di irreperibilità assoluta del contribuente (una procedura prevede la pubblicazione all'albo pretorio, l'altra no).
    In attesa che la giurisprudenza ci dia le risposte definitive, esprimete la vostra opinione. La certezza granitica che gli atti tributari (sono tributi locali) degli Enti Locali, siano, nella nuova formulazione esecutiva, tuttora atti amministrativi...in me vacilla non poco.

    Edited by Ricki1978 - 8/2/2024, 11:08
44 replies since 11/9/2022
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