Polstradaforum

Posts written by giacal

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    Nessuna targa personalizzata all'orizzonte.
    Se ne parla da anni, ma ancora nulla di fatto.
    Lo stesso discorso sta spingendo l'ASI per far rilasciare le targhe dei veicoli storici con il supporto antracite e i caratteri usati nelle varie annate.
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    Un'alternativa possibile è quella di presentare un esposto o di inviare una mail al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio, segnalando la vicenda e chiedendo di esperire un controllo amministrativo sull'officina.
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    Buongiorno, SuGo .
    Se la macchina da lei vista era una Jaguar, stia tranquillo che ora non la vedrà più! :superlol:

    Tornando seri, tutti i veicoli in servizio di polizia e con livrea civile sono dotati di dispositivi di emergenza acustici e visivi la cui presenza a bordo è debitamente annotata in carta di circolazione. L'impiego di tali dispositivi è disciplinato da apposite circolari che prevedono l'autorizzazione impartita dalla centrale operativa di dipendenza, anche su richiesta del conducente che dovrà specificare le ragioni alla base di tale impiego.

    Tutto il resto costituisce un abuso disciplinarmente sanzionabile. Se poi il soggetto (come nel caso della Jaguar sopra citata) non è nemmeno autorizzato, egli incorrerà anche nell'aspetto penale, venendo deferito alla A.G. ai sensi dell'art. 497 ter C.P..

    Ricordo inoltre che il SOLO utilizzo del dispositivo di emergenza luminoso (quindi NON congiunto a sirena) non autorizza il veicolo ad alcuna manovra che in condizioni normali verrebbe considerata in violazione delle norme sulla circolazione stradale, non essendo considerato lo stesso come "veicolo in emergenza".

    Un discorso simile era stato affrontato anche in questa discussione, poi chiusa perchè finita in caciara....
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    MattC
    Il suo quesito è molto interessante e in effetti nonostante le mie ricerche non ho trovato una risposta certa da offrire.

    Dall'analisi del decreto MIT 7 agosto 2023 emergono i seguenti criteri di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente:
    A) nel caso in cui le attività delle imprese rientrino nei casi esenzione dall’ADR (es: per disposizioni speciali secondo cap. 3.3, per quantità limitate secondo cap. 3.4 e per quantità esenti secondo cap. 3.5);
    nel caso di trasporto in colli, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
    1. limite massimo di 24 operazioni/anno e 3 operazioni/mese;
    2.ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi per il trasporto in “esenzione parziale” dei 1000 kg o litri virtuali secondo la tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR e il cap. 1.1.3.6.4
    3. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
    B) Nel caso di spedizioni occasionali, a patto si rispettino tutte le seguenti condizioni:
    1. le materie devono essere caricate esclusivamente alla rinfusa o in cisterna;
    2. le materie devono essere poco pericolose (assegnazione al gruppo d’imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4);
    3. limite massimo di 12 operazioni/anno e 2 operazioni/mese, con un limite massimo di 50 ton/anno di merci trasportate;
    4. l’impresa deve predisporre apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni con indicazioni sulla tipologia di merce, sul tipo di confezionamento, sulla data di esecuzione e relativo quantitativo netto, da conservare almeno per 5 anni e da esibire in caso di richiesta dall’Ente.
    C) nel caso di imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna o alla rinfusa per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci, comprese le imprese che provvedono direttamente allo scarico dei colli o che affidano a terzi le attività di scarico dei colli.

    Tale disciplina sembra quindi fissare paletti ben più restrittivi rispetto al criterio generale previsto da ADR al punto 1.1.3.6.3.

    Se da un lato è data facoltà agli Stati aderenti all' ADR di modificarne alcuni aspetti sulla base di valutazioni contingenti (che però non si devono discostare radicalmente dall'alveo tracciato dall'ADR stesso), dall'altro una simile reformatio in pejus non trova a mio avviso una giustificazione coerente con il dispositivo. Se dovessi quindi guardare all'applicazione di eventuali sanzioni, mi rifarei al contenuto dell'ADR (che prevede divieti, prescrizioni e relative sanzioni) e non al contenuto di un decreto MIT.

    Attendiamo comunque il nostro VPEZIO , particolarmente addentro alla materia, per un suo illuminante parere. Seguo anch'io con molto interesse.
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    Benvenuto, Paolo!
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    Bene arrivato sul forum, Nicola!
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    Se la visuale esterna è comunque assicurata, qualora il lunotto fosse ostruito il problema non si porrebbe comunque.
    Ovvio che la situazione va valutata nel concreto, non essendo possibile stabilire aprioristicamente un discrimen. Ad esempio, in caso di traino di rimorchi o roulotte che eccedano il limite sagoma del veicolo trainante è fatto obbligo dell'uso degli specchi esterni aggiuntivi, ma questo si impone proprio perchè quelli di serie non assicurano un'adeguata visione laterale del complesso veicolare.
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    Nel caso di specie la visibilità posteriore è comunque assicurata dai due specchi esterni.
    Va verificata la stabilità del carico al fine di evitarne la dispersione.
    Lo stesso problema si porrebbe allora anche con i porta-bici posteriori.....
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    Buongiorno.
    La descrizione come da lei riportata non è del tutto corretta.

    L'art. 164 c. 1 riguarda la non corretta sistemazione del carico su un veicolo (professionale o no), dalla quale discendono una serie di conseguenze tra le quali - appunto - la diminuzione della visibilità per il conducente.

    L'art. 169 c. 4 riguarda parimenti la non corretta sistemazione dei passeggeri nell'abitacolo, dalla quale discende come conseguenza la diminuzione della visibilità per il conducente. Tale infrazione è spesso legata al trasporto di passeggeri in sovrannumero oppure al sovraccarico del veicolo condotto.

    Quindi nelle normali condizioni di impiego (carico sistemato correttamente, regolare sistemazione dei passeggeri nel numero previsto dalla carta di circolazione e seduti ciascuno nel sedile assegnato) non sussiste alcuna infrazione e la marcia è da considerarsi regolare.
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    Buonasera Luca Tabacci .
    La variazione di segnaletica con parziale interdizione al transito può essere disposta dall'ente proprietario della strada (in questo caso il Comune) a seguito di ordinanza per i casi provvisori o a seguito di delibera della Giunta di cui deve trovare traccia negli atti comunali anche semplicemente facendo domanda di accesso agli stessi. Le consiglio quindi di rivolgersi direttamente all'Ufficio Tecnico chiedendo di estrarre copia della relativa delibera.
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    Tommo77 , buongiorno. La notizia è arrivata da alcune agenzie pratiche auto e da alcuni importatori che si sono visti sanzionare pesantemente dalla polizia stradale tedesca. Da quanto ho capito, alla base della controversia c'è un aggiramento del regime fiscale che grava sulle targhe "zoll" tedesche effettuato con l'uso delle targhe prova italiane nel loro territorio.
    Come vede ci sono dua correnti interpretative diverse, tuttavia quella dei "falchi" espone il contravventore a gravi ripercussioni....
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    Benvenuto a bordo|
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    CITAZIONE (Andrx20 @ 4/1/2024, 10:34) 
    Buongiorno, questo vale anche per una roulotte( non caravan con motore) ferma in area privata e non più circolante per strada?

    Sì. La normativa si estende anche ai veicoli classificati come "rimorchi", quindi anche alle roulottes.
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    Se il controllore è persona capace, non ci sarà bisogno di rispondere ad alcuna domanda poichè tutti gli elementi da valutare sono contenuti nella documentazione che lei ha esibito. Diversamente, i riferimenti sono quelli sopra riportati, tra i quali il reg. 561/06 art. 3 in cui viene esplicitata l'esenzione dall'uso del crono per il trasporto passeggeri in servizio di linea con itinerario prestabilito inferiore ai 50 km (normativa che il controllore dovrebbe conoscere...).
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    CITAZIONE (Autista bus @ 28/12/2023, 09:43) 
    Buon giorno nell autorizzazione ci deve essere scritto si autorizza al di fuori della 561al non utilizzo scheda in quanto linea pax percorso e fermate regolari al di sotto dei 50 km penso che nell autorizzazione qualcosa è menzionato giusto ?

    In ordine all'utilizzo della carta conducente al di sotto dei 50 km non viene menzionato niente poichè il percorso è accertato al momento del controllo per come riportato sul titolo autorizzativo.
1455 replies since 17/11/2019
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