Il Messo Notificatore

Posts written by Eliana Baccellini

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    grazie mille!!!!!
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    buongiorno a tutti chiedevo se avete un modello di ricevuta di consegna e di raccomandata per poter notificare un atto tributario a persona diversa dal destinatario. graie mille
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    PER IL GIORNO LUOGO O INCERTEZZA DEI DESTINATARI SONO SICURA CHE LA NOTIFICA POSSA ESSERE NULLA NEL MIO CASO DOMANDAVO APPOSTA PERCHE NN NE FA MENZIONE DA NESSUNA PARTE
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    SONO AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL NOSTRO COMUNE E SONO QUASI 100 IMPOSSIBILE CORREGGERE AI DESTINATARI!
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    Ai fini della notifica volevo sapere se aver sbagliato l iniziale del mio comune puo renderla nulla...ovvero ho scritto io sottoscritta messo del comune di pieve a fievole ed invece è pieve a nievole...il resto della relata è perfetto...ovviamente su carta intestata del comune...grazie a chi risponderà
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    TROVATO NEL WEB
    Notifica agli irreperibili: presupposti

    La notifica agli irreperibili mediante deposito alla casa comunale (art. 143 cpc) è valida solo se preceduta da effettive ricerche
    18 gennaio 2016

    I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 del Codice di procedura civile non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.

    E infatti il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 del Codice di procedura civile, per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.

    Pertanto è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 143 del Codice di procedura civile, qualora l'ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l'atto al destinatario per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche od indagini compiute per accertare la nuova residenza o il domicilio del detto destinatario.

    Da ciò consegue che ai fini della validità della notifica alle persone irreperibili occorre che l'ufficiale giudiziario deve fornire nella relata l'indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cassazione, sentenza dell' 8 febbraio 2013, n. 3071; Cassazione, sentenza del 27 novembre 2012, n. 20971; Cassazione, sentenza del 27 marzo 2008, n. 7964; Cassazione, sentenza del 23 giugno 2009, n. 14618; Cassazione, sentenza del 27 febbraio 2008, n. 5127 ; Cassazione, sentenza del 2 dicembre 2003, n. 18385; Cassazione, sentenza del 26 marzo 2001, n. 4339; Cassazione, sentenza del 14 maggio 1990, n. 4120; Cassazione, sentenza del 3 febbraio 1998, n. 1092).

    A tal proposito, giova ricordare che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cassazione, sentenza del 27 novembre 2012, n. 20971).

    In tal senso, si richiama anche la Corte di Appello di Napoli, sentenza del 5 Gennaio 2012, secondo cui: "In tema di notificazione agli irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cpc solo quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato".
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    Comunque c'è una mia discussione nella sezione dell'art 143 intestata proprio "residente non dimorante" dove mi sembrava di aver capito che eravate concordi con me!
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    io faccio riferimento a situazioni verificate e accertate... se all'indirizzo dell'interessato ad esempio abita un'altra famiglia gia da tempo e specialmente se questo è gia in fase di cancellazione anagrafica (cioè è residente non dimorante) io faccio cosi perchè è la verita. Scrivo accertamenti personali perchè non si possono fare nomi e cognomi di chi trovi per un discorso di privacy ovviamente.

    Edited by Eliana Baccellini - 21/5/2018, 11:15
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    IN QUESTI CASI IO NELLA RELATA APPONGO LA DICITURA "da accertamenti personali effettuati in loco, il destinatario risulta irreperibile, nonostante l’ anagrafe confermi la residenza. Provvedo pertanto al deposito della copia stessa nella Casa del Comune di Pieve a Nievole, risultando quest’ultimo come ultima residenza conosciuta."
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    Ok grazie mille ovviamente si parla di gente NOTA che sono sicurissima che è irreperibile
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    quindi è una procedura corretta o no?
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    MA IL 140 SI APPLICA PER ASSENZE TEMPORANEE... SE SAI PER CERTO CHE NN ABITA PIU LI...IN FONDO SI DICHIARA IL VERO
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    Buongiorno, volevo sapere se è corretto applicare l'art 143 a un soggetto che è in fase di cancellazione anagrafica (quindi è certo che nn sia piu sul territorio da verifiche effettuate in loco) riportando ovviamente nella relata la dicitura "la persona risulta irreperibile nonostante l'anagrafe confermi la residenza"
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    cpc o dpr??????????????????
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    Buongiorno a tutti... un avviso di addebito Inps a persona residente si notifica ai sensi del dpr 600/73 o ai sensi 138 c.p.c ?
40 replies since 8/12/2014
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