|
CITAZIONE (teamticinum @ 3/5/2024, 10:25) Giusto per rimettere le bocce al loro posto e ferme, di seguito duplico la nuova normativa relativa al "diritto sportivo" ben specificata agli articoli seguenti del RO FIP vigente dal gen-2024 CITAZIONE Art.165- Titolo sportivo
1. Al termine di ciascuna stagione sportiva la Federazione attribuisce alle società sportive il titolo sportivo per la partecipazione ai campionati per la stagione sportiva successiva sulla base della classifica ufficiale di ciascun campionato, stilata dai competenti organi sportivi. 2. Il Titolo Sportivo può essere attribuito esclusivamente dalla FIP. 3. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica. 55
Art.166- Ammissione ai campionati e Licenza Nazionale
1. La partecipazione al campionato nazionale professionistico ed ai Campionati Nazionali Dilettantistici di Serie A2 Maschile e A1 Femminile avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza Nazionale. 2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati da appositi Manuali deliberati annualmente dal Consiglio Federale. 3. La partecipazione a tutti gli altri Campionati federali avviene a seguito del provvedimento di ammissione della società munita del titolo, assunto dall’organo federale competente il quale verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissione, deliberate annualmente dal Consiglio Federale, in relazione allo specifico campionato VEDI IN ROSSO... Ogni altra versione giornalistica o che circola sul web è priva di fondamento e nemmeno va letta. E nemmeno andrebbero letti i tanti blog che millantano "società alla ricerca di un titolo sportivo", visto che al massimo vanno alla ricerca "di una società da incorporare con titolo sportivo superiore", che sarebbe il modo corretto di definire questa operazione che, nel pratico, è ben più articolata e complessa. PS Purtroppo (in generale) la degenerazione assoluta verso la quale ci stanno portando Google-Wikipedia-Blog et similia, ci porta sempre a voler credere al primo pirla che pubblica la sua versione di qualunque fatto. Uno si sveglia e scrive che l'omicidio della ragazza veneta è una montatura dei media per dar credito al patriarcato e nasce un movimento d'opinione collegato, vedi pure i terrapiattisti. Davanti a questi esempi mostruosi, il nostro dei "diritti sportivi" è il nulla, però ragazzi sono settimane che leggo ovunque sta panzana di Tizio che cerca il diritto sul mercato. DIAMOGLI UN TAGLIO DAI Sono 12 ore che stai facendo un circo incredibile facendo una figura barbina, dimostrando di non aver capito una mazza né di quello che stavamo discutendo qui, né delle modifiche che sono intervenute sulla disciplina. Nel dettaglio: il comma 3 dell'art 165 del R.O. 2024 (che tu evidenzi in rosso) è identico al comma 2 dell'art. 175 del R.O. 2023: non è quella la norma che è cambiata. Anche prima il titolo sportivo era formalmente non cedibile e non suscettibile di valutazione economica. La novità riguarda la disciplina delle modificazioni societarie (capo III del titolo VIII) che è stata completamente stravolta. Se qualcuno è interessato ne discutiamo, sennò sappiate che prima era disciplinata dagli artt. 180-189 e ora invece è disciplinata dai nuovi artt. 165-175.
|