Buongiorno a tutti,
Ho controllato se questa proposta sia già diventata legge, per ora mi pare che sia stata votata alla camera e che sia in attesa al senato, per poi tornare alla camera. .
Quindi per adesso l'unico riferimento valido è sempre il Codice per i Beni e le Attività Culturali:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn...o:2004-01-22;42Al punto 10 vengono definiti i beni di interesse culturale da cui traggo un breve estratto:
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. dal 2 al 4...Definizioni varie...
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.Quindi, al di fuori delle aree archeologiche o di interesse storico/paesaggistico, non vi è divieto di ricerca di beni di età inferiore a 50 anni (chiavi, bottoni, anelli ecc.), avendo l'eventuale permesso del proprietario del terreno ecc.
Dal punto 88 al 93 sono indicati i criteri attraverso cu possono essere esercitate le ricerche:
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.Ma le ricerche di oggetti con meno di 50 anni non sono interesate da questo punto, quindi non sono contestabili.
Riporto quanto indicato al punto 90:
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.Siccome non è vietato effettuare ricerche su spiaggia (salvo ordinanze specifiche) non lo è nemmeno nei prati e campi (non a vincolo, col permesso e relativamente ai beno con meno di 50 anni).
Poi c'è la questione discussioni con il carabiniere che si intestardisce e ti vuole cacciare a tutti i costi... Secondo me lì ci si fa poco perchè entrare in discussione col maresciallo di turno fa sì che qualche grana te la tiri comunque fuori... Io non ho mai avuto problemi perchè sono in una zona moolto tranquilla, ma vedo che altri hanno già avuto quersto tipo di problema.
Chiedo la vostra opinione relativamente a quanto sopra riportato, così anche io riesco a capirci qualcosa di più.
Grazie, saluti